QUOTA LEGITTIMA E DISPONIBILE
In base all’ordinamento italiano, una parte del patrimonio di colui che fa testamento spetta, per legge, al coniuge, ai figli (figli legittimi e/o naturali o loro discendenti) e -in assenza di questi- agli ascendenti. Tutti questi soggetti vengono chiamati “legittimari”, e sono le persone legate da vincoli familiari più stretti con il testatore: essi acquistano, all’apertura della successione, il diritto ad una quota di eredità, definita “legittima” (o “indisponibile” o “riserva”).
Tuttavia, è sempre possibile disporre liberamente per testamento di una quota del proprio patrimonio (la cosiddetta “disponibile”) senza ledere i diritti alla successione dei parenti diretti.
LE QUOTE
Le quote di eredità determinate dalla legge sono:
A) Nel caso non vi sia concorso fra diversi legittimari
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1)Nel caso in cui concorra solo un figlio:
al figlio è riservata metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio; l'altra metà è a libera disposizione del testatore (quota disponibile):

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2)Nel caso in cui concorrano più figli:
ai figli viene riservata una quota pari ai due terzi del patrimonio; la quota disponibile è quindi pari ad un terzo:

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3)In caso di assenza di figli e del coniuge
agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio, e i restanti due terzi costituiscono la quota disponibile:

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4)Nel caso in cui concorra solo il coniuge
nel caso in cui il testatore lasci solo il coniuge e non vi siano figli, al coniuge spetta la metà del patrimonio. Inoltre, al coniuge sono sempre riconosciuti i diritti di abitazione sulla casa in cui è stabilita la residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. I diritti gravano sulla porzione disponibile, e, se questa non è sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata al coniuge:

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B)Nel caso di concorso fra diversi legittimari
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1)Concorso di un figlio con il coniuge:
se insieme ad un figlio concorre il coniuge, a ciascuno spetta un terzo del patrimonio; la terza parte rimanente, gravata dei diritti di abitazione a favore del coniuge, costituisce la quota disponibile:

2) Concorso di più figli con il coniuge
se insieme al coniuge concorrono più figli, le quote sono le seguenti: al coniuge spetta un quarto del patrimonio, mentre ai figli la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli legittimi e/o naturali. Al coniuge inoltre spettano i diritti di abitazione che gravano sulla quota disponibile, che è pari ad un quarto:

3) Concorso del coniuge con gli ascendenti legittimi
se con il coniuge concorrono solo gli ascendenti legittimi, al coniuge spetta la metà del patrimonio, agli ascendenti un quarto del patrimonio; la quota disponibile, gravata dei diritti di abitazione per il coniuge, è pari ad un quarto:

EREDE E LEGATARIO
Una volta rispettata la quota del patrimonio che spetta ai legittimari (vedi la sezione “Quota legittima e disponibile”), il testatore può disporre del patrimonio rimanente a favore di chiunque voglia individuare quale beneficiario, ad esempio una Fondazione. La Fondazione può essere nominata erede o legatario:
L’erede
L’erede è colui che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto ed è quindi chiamato a succedere in tutti, o in una quota dei beni dello stesso (c.d. disposizione a titolo universale) (v. artt. 588, 752 e 754 c.c.).
La qualità di erede si acquista con l’accettazione:
- espressa, che può essere pura e semplice o con Beneficio di Inventario (v. artt. 470 e 484, ss c.c.);
- tacita (v. artt. 474 e 476 ss, c.c.).
Nel caso dei minori di età e degli incapaci, l’accettazione dell’eredità, che viene fatta con il beneficio di inventario, deve essere autorizzata dal giudice.
Erede può essere anche un figlio nascituro, non ancora concepito, da persona vivente al momento della morte del testatore.
Il legatario
Il legatario è il beneficiario di una disposizione testamentaria a titolo particolare e succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali (v. art. 588 c.c.).
Per acquistare la qualità di legatario non è richiesta l’accettazione, ma è comunque possibile la rinunzia del beneficiario al legato.
Nel caso in cui il testatore non abbia nominato uno o più eredi, ma abbia indicato uno o più legatari, si apre la c.d. successione legittima.