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Il testamento è un atto revocabile e modificabile con il quale un individuo (che prende il nome di “testatore”) dispone di tutto, o solo in parte, dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 del codice civile).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 c.c.).

La legge dichiara che sono incapaci di fare testamento:

i minorenni

gli interdetti per infermità di mente

tutti coloro che, seppure non rientrano nelle precedenti eccezioni, “sono stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e volere”, nel momento in cui si è provveduto alla redazione del testamento (v. art. 591, comma secondo, c.c.).

 

Cos’è il testamento

Le forme di testamento

Il codice civile prevede tre forme ordinarie di testamento (il testamento olografo, il testamento pubblico, il testamento segreto), a cui si aggiungono i testamenti speciali.

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo deve:

essere scritto per intero di mano dal testatore;

datato e sottoscritto di mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.


IL TESTAMENTO PUBBLICO: Per redigere un testamento pubblico è necessario recarsi da un notaio che mette per iscritto le volontà dichiarate dal testatore alla presenza di due testimoni.

IL TESTAMENTO SEGRETO: è una forma poco diffusa di disporre le proprie volontà. Si tratta di un testamento di cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal notaio al momento del ricevimento.

I TESTAMENTI SPECIALI: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.



IL TESTAMENTO OLOGRAFO

“Olografo” significa “scritto interamente a mano”, e infatti il testamento olografo deve essere scritto per intero dal testatore (cioè da colui che fa testamento). Scrivere un testamento olografo è semplice e rapido, e per garantirne la validità è sufficiente seguire alcune facili regole:

il testamento deve essere autografo, cioè scritto per intero di mano dal testatore. Non può essere scritto, neanche in parte, da un’altra persona o con l’aiuto di una macchina da scrivere o di un computer

il testamento deve essere datato:  la data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno

il testamento deve essere firmato dal testatore: la firma deve essere posta alla fine delle disposizioni

Il testamento olografo:

può essere scritto su un foglio qualsiasi

deve essere semplice e breve nella forma e nel linguaggio

deve contenere disposizioni precise e chiare

E' importante sapere che il testamento olografo può essere modificato dal testatore, attraverso un'aggiunta o un'integrazione: queste modifiche devono essere sempre scritte a mano, datate e firmate da chi fa testamento.

Si consiglia di far verificare il testamento da un notaio. Colui che fa testamento, inoltre, può depositare il testamento stesso presso un notaio.


Esempio 1

Esempio 2


IL TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; e pertanto è un vero e proprio atto notarile.

La formazione del testamento pubblico avviene mediante la dichiarazione che il testatore, in presenza dei testimoni, rende al notaio, il quale la mette per iscritto. Il notaio dà, infine, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico deve contenere l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Il testamento viene conservato dal notaio.

Per il testamento pubblico particolari disposizioni sono dettate dal legislatore nel caso in cui il testatore non possa sottoscrivere il testamento o possa solo farlo con grave difficoltà. Allo stesso modo nel caso in cui il testatore sia muto, sordo o sordomuto (v. art. 603 c.c).


Il testamento pubblico è l’unica forma di testamento possibile per chi non sappia o non possa scrivere.


Le volontà espresse dal testatore per mezzo del testamento pubblico vengono portate a conoscenza di terzi dal notaio solo alla morte del testatore: in tal modo si garantisce la totale riservatezza del testamento pubblico.


IL TESTAMENTO SEGRETO

Il testamento viene consegnato dal testatore al notaio già sigillato o viene sigillato dal notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna del testamento deve avvenire alla presenza di due testimoni.

Il testamento segreto può essere interamente scritto e firmato di pugno dal testatore, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio.

Il testatore che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di scriverlo e di questo si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Il testamento segreto può essere interamente scritto e firmato di pugno dal testatore, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio.

Il testatore può ritirare in ogni momento il testamento segreto dalle mani del notaio presso il quale si trova. In questa circostanza, il notaio scrive un verbale di restituzione che viene firmato dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso.


I TESTAMENTI SPECIALI

Oltre alle forme ordinarie di testamento (testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto) esistono anche i “testamenti speciali” che vengono diversamente disciplinati nei differenti e seguenti casi:

Malattia, calamità e infortuni

Testamento a bordo di nave

Testamento a bordo di aeromobile

Testamento dei militari


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